Descrizione
PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLE INFESTAZIONI DA PROCESSIONARIA DEL PINO E DELLA QUERCIA E DA EUPROTTIDE SUL TERRITORIO COMUNALE
L'art. 7 del D.M. 30 ottobre 2007 (pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008) istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero “Processionaria del Pino” (Thaumetopoea pityocampa) poiché costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e costituisce un pericolo concreto per la salute delle delle persone e degli animali.
Fatto presente che l’Amministrazione Comunale provvederà all’esecuzione degli interventi di lotta nelle aree di proprietà comunale e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, per la tutela della pubblica e privata incolumità e sanità;
SI ORDINA:
- a tutti i proprietari o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi private sul territorio comunale di effettuare, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, l’esecuzione delle opportune ispezioni sui propri alberi, al fine di accertare la presenza macroscopica dei tipici nidi bianchi della Processionaria del Pino, solitamente presenti sulle parti apicali ed assolate delle chiome degli alberi maggiormente soggetti all’attacco parassitario quali il Pino nero d’Austria, il Pino corsicano, il Pino silvestre, raramente i Pini mediterranei da pinoli e marittimo, Pino strobo americano e Cedro dell’Himalaia ed altri congeneri;
- a tutti i proprietari o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi private sul territorio comunale di effettuare, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, l’esecuzione delle opportune ispezioni sui propri alberi, al fine di accertare la presenza macroscopica dei tipici nidi bianchi della Processionaria del Pino, solitamente presenti sulle parti apicali ed assolate delle chiome degli alberi maggiormente soggetti all’attacco parassitario quali il Pino nero d’Austria, il Pino corsicano, il Pino silvestre, raramente i Pini mediterranei da pinoli e marittimo, Pino strobo americano e Cedro dell’Himalaia ed altri congeneri;- la rimozione, la distruzione meccanica e/o l’abbruciamento a terra dei nidi di processionaria entro e non oltre il 31/03/2021 , con costi a carico del/i proprietario/i dell’area/e e rivolgendosi a personale idoneamente attrezzato, con assoluto divieto di depositare i nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti;
SI AVVERTE:
- che ferma restando l'applicazione di sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione di ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al cittadino inadempiente:
SI AVVISA:
- la cittadinanza di non avvicinarsi alle larve che tipicamente si muovono “in processione” al fine di evitare che il contatto con persone o animali possa arrecare danni alla salute.
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Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2021, 08:48