Combustione residui vegetali

Ultima modifica 16 aprile 2024

NORMATIVA COMBUSTIONE RESIDUI VEGETALI

Normativa di riferimento

- L’art. 185, comma 1, lettera f) del T.U. ambiente d.lgs n. 152/2006 stabilisce che non rientrano nell’applicazione della parte IV del decreto, comma 1 lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

- L’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale (articolo 256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) indicando che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotte dal decreto legge sulla Terra dei fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. La norma precisa che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Periodo di divieto di combustione dei residui vegetali provenienti da lavori agricoli e forestali:

1) Delibera di Giunta Regione Lombardia n. XI/3606 del 28/09/2020: divieto dal 01/10 al 31/03

La Regione Lombardia, con Delibera di Giunta n. XI/3606 del 28/09/2020, insieme ad altre misure straordinarie per la qualità dell’aria, ha stabilito il divieto di abbruciamento dei residui vegetali dal 01/10 fino al 31/03 in tutti i comuni lombardi in base alle Misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale come riportato dal PRIA, Piano Regionale degli interventi per la qualità dell’Aria.

Le procedure per l’attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, sono riportate nella tabella sottostante. Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure in quanto è l’inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica.

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Le misure temporanee si attivano con articolazione provinciale nei territori interessati in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m³) riportato nella tabella precedente. Tale superamento continuativo determina, dunque, l’attivazione delle misure in tutti i Comuni della provincia interessata dal superamento con una articolazione territoriale descritta al successivo punto C).

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: www.infoaria.regione.lombardia.it/.

2) Ordinanza n. 1519 del 19/09/2014: divieto dal 01/07 al 31/08

Descrizione

La combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nei periodi dal 01/01 al 30/06 e dal 01/09 al 31/12, dalle ore 6.00 alle ore 16.00, fatte salve le limitazioni previste dalle misure temporanee previste al punto 2. Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia, che deve essere dotato, o di rapido e facile accesso, di idonea apparecchiatura di segnalazione alle forze dell’ordine di eventuale propagazione incontrollato delle fiamme (es. cellulare, ricetrasmittente o linea fissa telefonica nelle immediate vicinanze), ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci. Deve essere garantito il completo spegnimento del focolaio anche tramite ausilio di inibitori della combustione (acqua) od operazioni di completo interro del materiale residuato della combustione.

La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 5 x 5, avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. È vietata l’accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore.

E’ vietato l’uso di taniche con capacità superiori a 3 l. di liquidi di innesco del focolaio.

Possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo 3 metri steri (lo stero è l’unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L’operazione deve svolgersi in giornate con vento moderato o assente.

La combustione deve essere effettuata ad almeno 100 m. da aree di ritrovo persone quali luoghi di culto, cimiteri, scuole, centri sportivi, industrie alimentari, allevamenti zootecnici, depositi e stazioni di rifornimento carburanti, magazzini alimentari, linee elettriche, linee metano, oleodotti, strade provinciali, strade statali, autostrade, superstrade, linee ferroviarie, piste ciclabili, zone boscate ed aree verdi di pregio di rilevanza naturalistica come identificate nel Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente.

Le operazioni di abbruciamento sono vietate durante il periodo della proliferazione delle sementi di pioppo aerotrasportate dal vento.

Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza.

E’ consentito l’accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità.

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l’effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

Le violazioni delle disposizioni del Codice di Convivenza Civile comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 25,00 euro e un massimo di 500,00 euro.

Informazioni utili: