Tenuta cani sul suolo pubblico
Ultima modifica 2 giugno 2024
I proprietari ed i detentori che a qualsiasi titolo conducono cani su suolo pubblico devono essere muniti di apposito guinzaglio e utilizzarlo in qualsiasi condizione o luogo aperto al pubblico. Si specifica che la lunghezza massima del guinzaglio non dovrà essere superiore ad 1,50 m. Inoltre e fatto obbligo di portare con sé la museruola da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o di altri animali, o a richiesta delle Autorità competenti. In ogni caso, i cani devo essere sempre tenuti in modo da assicurare un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali e rispetto del contesto in cui vivono, condotti e tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni ed invadere, incustoditi, luoghi privati o pubblici.
È fatto obbligo ai proprietari o detentori di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni del proprio animale ed al corretto smaltimento delle stesse, nel riguardo dei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio.
È vietato impedire o intralciare il lavoro degli addetti all'accalappiamento dei cani, laddove stiano svolgendo le loro funzioni.
Per quanto riguarda la tenuta degli animali, di qualsiasi razza o specie, su suolo privato, il proprietario o il detentore deve adottare ogni accortezza affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose e siano sottoposti in ogni momento ad un'adeguata custodia.
L'inosservanza alle presenti disposizioni, contenute per altro nell'ordinanza nr. 1111/2009, comporterà una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00.